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Volare...ai tempi del #covid


Se devi intraprendere un viaggio aereo e sei disorientato dalle mille e nessuna informazione divulgata in rete, sappi che - come cantava il magico #davidbowie in #RocknRollSuicide - "you are not alone" :-) .

In questo blog cercherò di chiarire alcuni punti facendo riferimento alla circolare pubblicata dal ministero della salute - gennaio 2022. Buona lettura!

CERTIFICATI DI ESENZIONE PER VOLI INTERNAZIONALI e NAZIONALI

Sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione. Tali certificazioni possono essere utilizzate per i voli domestici se conformi a quanto stabilito con Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021.

TAMPONI ANTIGENICI IN FORMA CARTACEA

Resta ad oggi possibile presentare certificazioni cartacee dei tamponi antigenici

SUPER GREEN PASS PER ACCEDERE AGLI AEROMOBILI

Le nuove regole in materia di trasporti in vigore da oggi 10 gennaio 2022, che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto, tra cui gli “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle riportate sul sito Viaggiaresicuri (ossia Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021). Per i passeggeri in uscita dal territorio nazionale vanno verificate ed applicate le regole del Paese di destinazione.

CERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE O GUARIGIONE EMESSA DA STATO TERZO

Le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse da uno Stato terzo (cioè non appartenente all’Unione Europea) e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto. Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo. Si segnala che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass. Al momento sono: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano (link per aggiornamenti: https://ec.europa.eu/.../eu-digital-covidcertificate_it ). Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea. Le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale.

OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2

In merito all’obbligo di indossare sui mezzi pubblici le mascherine FFP2, ai fini di una tutela maggiore della salute pubblica, il Ministero ha specificato che tale obbligo è vigente anche sui voli internazionali, sia che abbiano come destinazione l’Italia sia che partano dall’Italia.

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI SUL SITO www.viaggiaresicuri.it

Si segnala che è stata aggiunta la seguente informazione: L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma - Milano). Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia, in base alla disciplina prevista dall’Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all’Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale. Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.

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